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LE FORME DI APPROPRIAZIONE 3.0

Conseguenza del materialismo storico è che lo sviluppo delle forze produttive, quindi del lavoro sociale in quanto divisione del lavoro, porti necessariamente ad una socializzazione crescente delle strutture sociali, cioè alla piena realizzazione della società come comunità. Questo movimento reale trova corrispondenza a livello sovrastrutturale nel pensiero economico di ogni epoca, in particolare in quello della società borghese in quanto fase culminante di tale sviluppo. Per questo essa prelude necessariamente al comunismo e in parte lo anticipa. La sua logica interna e le contraddizioni che ne seguono, sia a livello concettuale che pratico, la spingono verso tale approdo. Certamente non sono le idee e le loro contraddizioni il motore della storia, ma sono tuttavia la rappresentazione ideologica, quindi distorta ma anche allusiva, delle forze reali del movimento storico, cioè quelle dell’attività pratica umana, la cui forma più alta è il lavoro sociale. E’ possibile seguire i due sviluppi, quello del movimento reale e quello ideologico, come processi che si illuminano a vicenda. Specialmente chiarificatori sono i concetti fondamentali dell’ideologia borghese in campo economico, in particolare il concetto di proprietà, per il quale si può affermare che lo sviluppo delle sue contraddizioni va nella direzione del comunismo.

1. Legge del valore e legge del lavoro

Consideriamo il rapporto di produzione nei due casi canonici: società mercantile semplice e società capitalistica. Le due società differiscono per diversi aspetti, ma il rapporto di produzione appare in entrambe nella forma giuridica di rapporto tra proprietari indipendenti. Come viene realizzata questa forma del rapporto? Innanzitutto il rapporto viene espresso in forma duale, cioè attraverso due forme diverse di proprietà: la proprietà primaria realizzata nella produzione, oppure quella secondaria che compare nella circolazione come trasferimento di proprietà.

Nella società mercantile semplice domina la proprietà primaria, cioè un prodotto è proprietà del produttore, di chi lo ha prodotto con il suo lavoro, per cui vale la legge del lavoro. Infatti in tale società la produzione è opera di singoli produttori indipendenti, che sono tali in quanto proprietari dei fattori di produzione, cioè lavoro e mezzi di produzione oggettivi, poiché il lavoro è il loro proprio lavoro e i mezzi di produzione sono prodotti da loro stessi o acquistati con i prodotti del loro lavoro. Quindi il prodotto deriva solo dal loro lavoro, direttamente dal lavoro immediato o indirettamente da quello pregresso. Pertanto in virtù della legge del lavoro il produttore è riconosciuto come proprietario del prodotto. Ma perché vale questo principio? In realtà il produttore è proprietario del prodotto in quanto esso è una ricombinazione di fattori che sono sua proprietà. Quindi il produttore è riconosciuto come proprietario del prodotto per il fatto che è l’unico proprietario dei fattori di produzione, la cui combinazione costituisce il prodotto. Ma è proprietario dei fattori in quanto essi sono il prodotto del suo lavoro, cioè in quanto è in grado di autoriprodursi come lavoratore indipendente, cioè di riprodurre i suoi fattori di produzione, quindi anche se stesso come tale, cioè come lavoro, con il suo stesso lavoro. Quindi è il lavoro del proprietario ciò che realizza il rapporto di proprietà, che pertanto è un rapporto di produzione.

Ma nella realizzazione del rapporto di produzione interviene un secondo modo di appropriazione, lo scambio, in cui l’appropriazione è regolata dalla legge del valore, la quale implica che una proprietà può essere alienata solo a condizione che il proprietario acquisisca un’altra proprietà equivalente alla prima in termini di lavoro astratto e socialmente necessario. I produttori entrano in rapporto come tali solo nella circolazione che sostanzialmente conferisce al lavoro totale della società la forma di una particolare divisione del lavoro, quella dei mestieri, non organizzata coscientemente ma effettiva, conferendo al lavoro carattere sociale. Infatti ogni produttore attende ad un singolo processo di lavoro che si conclude nella creazione di un prodotto pronto all’uso, eventualmente scambiato per il consumo finale. Questi processi di lavoro separati costituiscono altrettanti segmenti del lavoro totale della società, che così viene strutturato sulla base di una specifica divisione del lavoro. Si tratta di una divisione del lavoro parziale, intermedia tra l’autarchia dell’economia famigliare, in cui al fatto che tendenzialmente tutto viene prodotto all’interno e gli scambi riguardano solo le eventuali eccedenze, corrisponde una divisione del lavoro piuttosto rozza. L’altro estremo è il capitalismo che porta a compimento il processo sviluppando la divisione del lavoro fino ai suoi limiti ultimi, e trasforma tutta la produzione in produzione di merci.

Anche il rapporto di produzione capitalistico si presenta in forma duale: da una parte nella produzione come realizzazione cosciente del lavoro sociale, cioè come divisione del lavoro all’interno di ogni singolo segmento del processo di lavoro; dall’altra nella circolazione ridistribuzione del prodotto totale fra le singole imprese per rinnovare il ciclo. Ma nel capitalismo il rapporto di produzione subisce cambiamenti essenziali. La produzione crea la proprietà ma solo per il capitalista che ha diritto all’intero prodotto, mentre i produttori ne sono totalmente esclusi. Ciò accade perché i produttori sono indipendenti solo formalmente in quanto entrano in un nuovo livello di divisione del lavoro che si realizza all’interno della singola unità produttiva, cioè nel singolo segmento produttivo, istituendo la divisione del lavoro manifatturiera, dalla quale il lavoratore ormai dipende in quanto non possiede più il proprio mestiere, né i mezzi per oggettivarlo. Anche qui dalla circolazione sorge la proprietà secondaria, ma a differenza della società mercantile semplice, la forza lavoro, assume pienamente il carattere di fattore di produzione, cioè viene reificato, divenendo merce. Inoltre i produttori entrano in rapporto fra di loro solo nella produzione e solo indirettamente, tramite il capitalista, cioè non hanno rapporti di scambio ma si rapportano solo nella divisione del lavoro istituita dal capitalista.

Nella produzione mercantile semplice, cioè nell’artigianato e nella piccola proprietà fondiaria, le due leggi dell’appropriazione sono in armonia. La prima legge crea la proprietà, la seconda la trasforma cambiandone l’oggetto, cioè permette al proprietario di mutare il bene prodotto in valore d’uso specifico per il proprio consumo personale. Cioè lo scambio è finalizzato al consumo personale. Lo stesso ruolo svolgono le due leggi nel capitalismo, ma con il suo sviluppo presto esse entrano in conflitto. Non esistendo produzione per l’autoconsumo, i fattori di produzione entrano tutti nel mercato, per cui il capitalista li può acquisire. Ma questa proprietà è essenzialmente diversa da quella secondaria perché, pur nascendo come proprietà secondaria, non appena passa nelle mani del capitalista si trasforma in proprietà primaria. Infatti, la proprietà dei fattori di produzione si autonomizza travalicando lo scambio e diviene condizione sufficiente per l’appropriazione del prodotto assumendo così il carattere di lavoro immediato, cioè di fonte di proprietà primaria, determinando così una terza forma di appropriazione. Allo sviluppo della portata della legge del valore, che conferisce un valore alla forza lavoro, corrisponde il venir meno della legge del lavoro. Infatti il produttore stesso viene posto come merce, cioè viene reificato come forza lavoro e ridotto a semplice fattore di produzione, ciò che permette di concentrare nelle mani di un unico proprietario tutti i fattori di produzione, e ciò su scala illimitata. Ma l’acquisizione dei fattori mediante scambio permette l’alienazione di tutto il prodotto. In tal modo il principio di appropriazione attraverso il lavoro viene sostituito da quello dell’appropriazione attraverso la sola proprietà dei fattori, separata dal lavoro opera del proprietario (che può esserci, e allora è considerata lavoro salariato, ma di norma è assente). Cioè la legge del lavoro è sostituita dalla legge della proprietà.

Quindi ora il produttore non è più proprietario del prodotto perché produttore ma è produttore perché proprietario dei fattori. Questa inversione viene agevolata, m non creata, dalla oggettivazione del valore astratto nella forma di denaro e dalla concentrazione della ricchezza in tale forma nelle mani del capitalista. Il fatto è che questa ricchezza si incontra infine con l’indigenza del produttore, come tale possessore unicamente della propria forza lavoro isolata. Essendo costretto per vivere a vendere per comprare, vende la sua unica proprietà, la capacità di lavoro, e insieme ad essa il diritto di appropriazione sul prodotto. In realtà si aliena ben di più, vende i suoi diritti come membro della società e in definitiva aliena la sua stessa essenza umana. Come Esaù vende i suoi diritti umani e naturali per un piatto di lenticchie, per la semplice sopravvivenza. Che nella definizione dei diritti sul prodotto l’accento venga posto sulla proprietà dei fattori in quanto proprietà secondaria, cioè proprietà di un valore, e non come proprietà primaria, cioè come proprietà di un lavoro, è conseguenza del fatto che nel capitalismo questo computo renderebbe visibile il fatto che alla base di questa abnorme concentrazione di valore in poche mani vi sono permute inique, cioè permute in cui una delle parti non riceve quanto gli è dovuto se gli fosse riconosciuto lo stesso diritto del capitalista, come risulta evidente. Si dà alla proprietà un valore assoluto senza risalire a ciò che fonda questo diritto, il lavoro del proprietario.

Apparentemente in questo slittamento della legge del valore da criterio di ridistribuzione di valori d’uso, che aveva nella società mercantile semplice, a fonte della proprietà primaria, che ha nel capitalismo, nulla è cambiato: in entrambi i casi ciò che determina la proprietà del prodotto è la proprietà dei fattori. Ma mentre nella società mercantile tutto il prodotto va al produttore, nel capitalismo il produttore ne è escluso a favore del capitalista. In questo cambiamento appare fondamentale il ruolo del denaro. Dal punto di vista del produttore ciò che accade è che da una parte il denaro può sostituirsi al produttore materiale, alla vera ed unica fonte del prodotto, e dall’altra personificarsi nel capitalista, che può così divenire proprietario di tutti i fattori e perciò di tutto il prodotto. Dal punto di vista del capitalista, è il capitalista stesso che attraverso il capitale monetario figura come il produttore reale, cioè diviene il demiurgo del processo di produzione come se vi operasse personalmente ed esclusivamente. Per cui il capitalista ricrea surrettiziamente l’unità produttiva fondamentale, quella del singolo produttore indipendente, cioè della società mercantile semplice. Ma la ricostituzione di tale modello è solo ideologica. Sostanzialmente il capitalista identifica il rapporto di produzione capitalistico con quello mercantile semplice in modo che per lui appaia lecito acquisire un diritto esclusivo sul prodotto e per il produttore reale essere totalmente privato di esso, salvo vederlo ritornare in suo possesso, ma solo in parte, come salario, e solo nella misura necessaria alla sua riproduzione giornaliera e generazionale. Ma tale recupero ha luogo a posteriori, dopo un braccio di ferro contrattuale e sovente politico, dopo esserne integralmente espropriato. Quindi diviene operante una nuova legge di appropriazione, che nega quella del lavoro.

Tuttavia il ruolo svolto dal denaro è ancora una volta quello di mascheramento ideologico. Il reale fondamento del modo di produzione capitalistico non è una categoria economica ma un fatto concreto: la separazione del lavoro dai mezzi di produzione, che sono proprietà di due classi distinte. Ciò è determinato da un semplice evento, dal fatto che la divisione del lavoro dei mestieri, caratteristica della società mercantile semplice , non può competere con la divisione del lavoro manifatturiera. Ciò comporta la trasformazione di artigiani e piccoli coltivatori proprietari ed affittuari in proletari, cioè in forza lavoro reificata

2. La legge di proporzionalità

Il principio di proporzionalità nasce dal capitalismo maturo, poiché rispecchia il criterio in base al quale vengono distribuiti i dividendi in una società per azioni, cioè in proporzione al capitale versato. Esso costituisce un ampliamento della legge della proprietà. Il suo carattere di classe è evidente in quanto viene applicato solo al capitale monetario, non a quello produttivo. Cioè solo se i contributi dei partecipanti al capitale sono conferiti nella forma di denaro. Infatti poiché non appena gli stessi contributi appaiono concretamente come lavoro, cioè quando si considera il contributo materiale apportato al processo produttivo, quello dei lavoratori, cioè il lavoro immediato, questo viene escluso dalla ripartizione del plusprodotto, ottenuto detratte le quote di capitale anticipato, cioè l’ammortamento e i salari, come reintegrazione del capitale consumato, che viene di fatto ripartito esclusivamente tra coloro che partecipano al processo conferendogli i mezzi di produzione. Questo è giustificato col fatto che il capitale monetario ha acquistato non solo i mezzi di produzione ma anche il lavoro, e come proprietario di tutti i fattori anche il suo diritto al plusprodotto.

L’appropriazione della totalità del prodotto, quindi del plusprodotto, sulla base della proprietà dei fattori contraddice la legge del lavoro ma nell’impresa capitalista ciò non appare. Qui i soggetti che partecipano al processo produttivo sono due, capitale e lavoro, e appaiono non come proprietari di fattori della produzione che stanno sullo stesso piano ma come classi delle quali la prima può imporre alla seconda un rapporto di produzione giugulatorio, nel quale il capitalista si appropria di tutto il prodotto. Ciò in quanto il salariato è costretto a vendere la sua unica proprietà, il lavoro, perdendo così il diritto al prodotto. Ma ciò non risulta evidente, in quanto il rapporto di produzione viene stabilito consensualmente sul piano giuridico in forma contrattuale da contraenti formalmente indipendenti. Secondo le regole capitaliste il capitale accaparrandosi la proprietà dei fattori acquistandoli sul mercato, acquista con essi anche il diritto a tutto il prodotto, dal quale, detratti i costi di produzione, cioè salari anticipati e ammortamento dei mezzi di produzione, ottiene il plusprodotto. Tutto sembra in regola: introducendo i concetti di forza lavoro e mezzi di produzione gli scambi sono tra equivalenti; i fattori sono reintegrati al loro valore, ma il risultato è che tutto il plusprodotto resta nelle mani del capitale. Come è possibile? Il fatto è che le regole del gioco le decide il capitale, e si tratta non di norme scritte ma di semplici meccanismi economici che si affermano sul mercato, cioè dall’ncontro di liberi operatori economici sulla base di semplici principi: libertà uguoglianza e proprietà.. Infatti i rapporti si chiariscono quando la proprietà è espressa mediante il possesso di azioni, cioè è frazionata, in quanto i diversi contributi alla produzione sono quantificati e confrontabili loro. Qui la legge di appropriazione del plusprodotto è che la quota spettante ad ogni partecipante al processo produttivo è proporzionale al valore del contributo, cioè la ripartizione del plusprodotto avviene in base ad una legge di proporzionalità. Ma questo principio vale solo per gli azionisti, proprietari pro quota dei fattori, in quanto parte del capitale complessivo. Qui sta l’incongruenza che mina la coerenza, e quindi l’equità, di un rapporto di produzione che vuole presentarsi come equo e coerente.

Per comprendere la dinamica di tale rapporto di produzione consideriamo consideriamo il caso teorico in cui la legge di proporzionalità sia applicata distribuendo il plusprodotto in ragione del contributo computato in lavoro. Quindi il lavoro immediato viene computato in termini di se stesso, i mezzi di produzione in termini del loro valore, quindi di lavoro pregresso. Il prodotto è distribuito proporzionalmente ai contributi così determinati e il plusprodotto detraendo i costi di produzione, cioè i contributi. Questo rapporto di produzione è già più coerente, in quanto riconosce al lavoro il diritto di partecipare alla distribuzione del plusprodotto. Ma resta il fatto che i proprietari che conferiscono i mezzi di produzione ecquisiscono, pur non lavorando, una quota di plusprodotto. Occorre eliminare anche questa contraddizione se si vuole una legge di ripartizione che sia coerente con la legge del valore e del lavoro.

La questione è la compatibilità tra legge di proporzionalità e quelle del valore e del lavoro. Ovviamente perché siano compatibili la legge di proporzionalità può essere applicata solo se la proprietà dei fattori è proprietà primaria o derivata da essa mediante scambio, perché solo così si crea una situazione analoga a quella del produttore singolo che crea la sua proprietà. Quindi innanzitutto la questione è la proprietà e la sua fonte materiale, il lavoro, per cui questa esiste solo se è stata acquisita con il lavoro del proprietario o con scambi successivi. Ma solo nel primo caso viene creata, poiché nell’altro viene semplicemente trasferita, cioè conservata. Se la proprietà si conserva ciò può verificarsi in un solo modo, cioè come risultato di una serie di scambi, cioè se è stata acquisita per mezzo di un suo lavoro pregresso, quindi in generale per mezzo di una successione di scambi a partire da una proprietà primaria che si vuole trasformare in fattore. Quello che importa è che la proprietà dei fattori sia proprietà primaria o proprietà derivata da essa a partire da permute tra equivalenti. Ma la produzione di un fattore richiede, oltre al lavoro immediato anche l’uso di mezzi di produzione, che siano di proprietà del produttore, riproponendo il problema e così via in un regresso all’infinito, ma il problema è risolvibile sommando la serie corrispondente. Quindi deve valere questa clausola della personalità del lavoro.

Se la proprietà non si conserva ciò accade perché si verificano violazioni della legge del valore. Queste possono essere di due tipi: o reati contro la proprietà o l’utilizzazione di lavoro salariato. Nel primo caso si è di fronte ad uno scambio asimmetrico o a una appropriazione senza scambio, nel secondo si contravviene alla legge di proporzionalità, privando il proprietario di un fattore di produzione della sua quota di plusprodotto. Il primo caso è quello dell’accumulazione primitiva e della formazione del capitale commerciale o usurario, il secondo è quello dell’accumulazione capitalistica. Che il lavoro venga privato della quota di plusprodotto dovutagli questo può essere evitato personalizzando il lavoro. Infatti il risultato cui si vuole pervenire computando la partecipazione alla costituzione dei fattori di produzione in termini di lavoro, immediato o pregresso, del proprietario finale, è che la proprietà dei fattori si identifichi con il lavoro dei proprietari. Questa condizione permette una ripartizione del prodotto come estensione della legge del lavoro alla produzione collettiva, cioè alla divisione del lavoro. Tale generalizzazione è possibile se si ammette che l’acquirente di una merce subentri in tutti i diritti su di essa che appartengono al venditore, che sono gli stessi cui rinuncia l’acquirente sulla merce da lui ceduta. D’altra parte ciò è necessario perché si realizzi lo scambio, altrimenti si ricadrebbe nei casi di illecito. La compravendita di forza lavoro è uno di questi quindi va esclusa. Se la legge del valore resta valida entro questi limiti, proprietà e legge del lavoro si identificano e la legge del lavoro diviene una base per la ripartizione razionale del prodotto. La legge di proporzionalità, espressa in questi termini, ha come finalità quella di impedire che la proprietà dei fattori si impossessi del prodotto come se il capitalista avesse lavorato personalmente alla loro produzione. L’altro abuso è che il lavoro salariato viene escluso dalla ripartizione del plusprodotto. Abolendo questi due aspetti del rapporto di produzione l'impresa capitalista viene trasformata in una associazione di produttori, in cui è possibile applicare un modo di produzione fondato sull’autogestione.

Nella realtà capitalista quale delle due applicazioni della legge di proporzionalità, quella capitalista o quella autogestionaria, sia attuata lo decide chi è in grado di anticipare il capitale. Ma questa è una questione di potere contrattuale, estranea alla coerenza interna delle leggi. Infatti il passaggio dall’uno all’altro fra i due modi di applicazione della proporzionalità è reso possibile dalla sostituzione dei fattori di produzione in quanto valore d’uso, con il capitale monetario in quanto valore, sostituzione possibile poiché quest’ultimo è sempre trasformabile in capitale produttivo in quanto i fattori sono reperibili nel mercato, soprattutto la forza lavoro, sorgente di ogni fattore. Questa possibilità è definita dal modo di produzione vigente, cioè definita politicamente e giuridicamente. Infatti se il lavoro salariato divenisse illegale il capitalismo svanirebbe, anche se ovviamente l’ordine causale dei due termini va invertito. D’altro canto, se i proprietari dei fattori prima dell’alienazione dei fattori al capitale monetario si associassero sulla base della parità di diritti sul prodotto, la ripartizione del plusprodotto secondo la proporzionalità seguirebbe come un fatto naturale. Sono le condizioni storiche che impediscono che ciò accada e che sia invece il capitale monetario a riunire ed organizzare i fattori e quindi ad impadronirsi di tutto il prodotto. Ciò che appare alla superficie semplicemente come un libero atto di compravendita tra proprietari indipendenti, in realtà è il mascheramento di un rapporto di potere. La possibilità per il denaro di acquistare i fattori di produzione dipende dal rapporto di produzione, che è in pari tempo tecnico e politico, cioè un rapporto di dominio che appare come rapporto tecnico. I due modi di applicazione della legge di proporzionalità e se sia applicato l’uno o l’altro, sono conseguenza del rapporto di produzione. La questione è tutta nel fatto che il lavoro è oggettivamente un fattore di produzione per il capitalista , cioè una merce reperibile sul mercato, e il capitalista lo considera tale soggettivamente, ma non lo è per il produttore che pur essendone il possessore legittimo non può conferirlo all’impresa come investimento. Questa impossibilità non è un divieto, ma deriva dal fatto che il produttore non può aspettare che il suo investimento si valorizzi, in quanto non possiede una riserva. D’altra parte se possedesse tale riserva la investirebbe come capitale e non sarebbe più un proletario. Quindi è costretto a vendere la sua unica proprietà al capitalista, esattamente come il contadino è perennemente costretto a vendere il raccolto all’usuraio prima della mietitura. Poiché la forza lavoro oggettiva si trova normalmente in questa condizione, la sua posizione contrattuale è generalmente debole. Quindi deve entrare nell’unità produttiva senza diritti sul prodotto, cioè come salariato. Anzi l’alternativa non si pone nemmeno. Il motivo vero di ciò è che il capitalista potendo comprare il lavoro vuole, e impone al lavoro, questo tipo di rapporto, che gli permette di dominare il lavoro a suo piacimento.

La legge del lavoro dichiara semplicemente che tutto il prodotto va al lavoro, mentre il principio di proporzionalità afferma che ogni fattore di produzione viene remunerato con un compenso costituito da due parti: reintegrazione del fattore consumato e partecipazione al plusprodotto proporzionale al contributo in lavoro. Quindi come al lavoro immediato spetta il salario e una quota del plusprodotto, così al lavoro oggettivato spetta l’ammortamento e la partecipazione. Questa erogazione del plusprodotto ai produttori è stata talvolta discussa e anche realizzata sotto la denominazione di “partecipazione agli utili. Ma nella sostanza si è sempre trattato di una forma di incentivazione, non del riconoscimento del diritto del produttore, ancora nell’ambito dei principi della proprietà privata, al plusprodotto, al pari del capitalista. Sembrerebbe inoltre che quando tali principi sono applicati al capitalismo da essi consegue il diritto al profitto del capitalista. Ma qui il capitalista non è più tale in quanto il profitto costituisce la partecipazione riconosciuta al possessore del lavoro oggettivato in quanto suo proprio lavoro, conseguenza che però si estende al lavoro immediato, con un analogo riconoscimento. Quindi capitalista e lavoratore riguardo al plusprodotto sono posti sullo stesso piano. Inoltre il principio del lavoro ristretto riconosce tale diritto solo al produttore diretto, non a chi ha acquisito tale diritto acquistando il lavoro altrui. Quindi i capitalisti, non essendo produttori diretti possono tutt’al più aver diritto a ricevere la loro quota dai produttori diretti. Ciò apre lo spazio a una inversione dei ruoli produttivi. In questa situazione non sono più i capitalisti ad appropriarsi di tutto il prodotto per poi procedere alla ripartizione, ma tale funzione spetta ai produttori diretti, che quindi avrebbero un ruolo analogo a quello che il capitalismo riserva agli azionisti. Verrebbe cioè stabilita una simmetria nei ruoli produttivi di capitale e lavoro. Ciò aprirebbe la possibilità per i lavoratori di associarsi e di acquisire in leasing i mezzi di produzione dai capitalisti, che non potendo assumere manodopera, sarebbero costretti ad associarsi ai lavoratori, come avviene nelle cooperative. Questo caso ipotetico mostra chiaramente l’opposizione tra capitale e lavoro. Tale opposizione può essere risolta solo istituendo il divieto di assumere lavoro salariato. Ma ciò significa l’instaurazione dell’autogestione, cioè del socialismo.

3. Le leggi economiche come convenzioni

Una notevole conseguenza della legge del lavoro è che contraddice il principio secondo il quale i mezzi di produzione non creano plusvalore. Ciò va spiegato rilevando che il diritto al plusvalore non è una legge nel senso di legge naturale, cioè non è un fatto oggettivo ma un fatto giuridico. Del resto se il lavoro oggettivato è lavoro pregresso del possessore, tale fatto si giustifica da sé in quanto esso ha lo stesso diritto del produttore immediato ad una partecipazione al plusprodotto. Inoltre la legge di proporzionalità, cioè la legge del lavoro dispiegata, giustifica la pretesa del capitalista, oltre all’ammortamento, anche ad una remunerazione del capitale costante, ma la concede alla condizione di farne partecipe anche il lavoro. Per esso la questione non è che la sua remunerazione sia ridotta alla semplice reintegrazione, ma la provenienza del plusvalore. Poiché il plusvalore esiste sulla base di precise convenzioni, la questione è semplicemente chi ne abbia il diritto. La risposta più semplice e plausibile è: il lavoro.

Le considerazioni precedenti mostrano come nel capitalismo la legge del valore e quella del lavoro siano in opposizione. Il principio di proporzionalità è una sintesi che supera entrambe. Ma si è visto che ciò è possibile solo restringendo il campo d’azione della prima e ampliando quello dell’altra. Il vero superamento si ha con l’abolizione della legge del valore e la piena attuazione di quella del lavoro. Infatti il passaggio al comunismo si ha con l’abolizione di tutte le precedenti norme che collegano contributo alla produzione e diritto al prodotto e quindi con il riconoscimento del carattere sociale della produzione, per cui tale deve essere anche la ripartizione. Abolizione quindi delle norme che hanno lo scopo di “dare a ciascuno il suo”, problema che è alla base di ogni questione sociale. Cioè, il problema della proprietà.

Senza voler qui addentrarci in tale questione, ci limitiamo in conclusione ad osservare che la proprietà presenta due facce. Da una parte l’istituzione di un rapporto di produzione che permetta di utilizzare al meglio le forze produttive esistenti. Dall’altra distribuire il prodotto alle classi e agli individui in modo da non creare tensioni sociali. La prima finalità si realizza enunciando principi di funzionamento dei rapporti economici che hanno la forma di leggi scientifiche oggettive. Esse sono in parte oggettive in quanto le forze produttive esistenti sono in parte determinate come forze naturali, ma sono determinate ancor più come forze sociali e lo sono storicamente in misura crescente. Ed in tale misura sono leggi sociali, quindi convenzionali. La seconda finalità viene perseguita istituendo norme giuridiche, che anch’esse hanno carattere convenzionale e lo sono doppiamente in quanto determinate dai rapporti di produzione esistenti nei luoghi della produzione. In realtà queste ultime svolgono la sola funzione di conferire valore normativo alle prime, che a loro volta giustificano le seconde, analogamente a come un presunto diritto naturale può essere posto a fondamento di un codice giuridico. In entrambi i casi si tratta di principi non solo convenzionali ma relativi ad un modo di produzione determinato, quindi non assoluti.

ADDENDA

Il carattere contradditorio del rapporto di produzione capitalistico sta nel fatto che il lavoro viene considerato una cosa, che come tale si può acquistare, quindi una merce. Ma qui ciò che si intende per cosa diviene chiaro solo per opposizione. Infatti il contrario di cosa è ciò che non si può acquistare, ma che si può acquisire in altro modo, cioè associandosi al proprietario per condividerne il valore d’uso, costituendo un fondo comune con il contributo di entrambi. Questa concezione dell’attività economica assume il suo pieno significato quando è considerata uno strumento per la formazione di un insieme di risorse sufficiente a costituire un processo di produzione. Ma per il lavoro ciò all’atto pratico non si verifica, salvo rare eccezioni. Il lavoro si può solo acquistare e quindi vendere, mai mettere in comune, cioè il lavoro è disponibile solo come merce, quindi come lavoro salariato. Questa però è una condizione limitativa che non sorge dal lavoro, ma viene di fatto imposta al lavoro stesso, semplicemente perché se per il lavoratore viene mantenuta la posizione di proprietario esclusivo del proprio lavoro, allora in forza della legge sulla proprietà dei fattori di produzione, occorrerebbe riconoscergli anche una partecipazione agli utili, cioè un plusvalore. Naturalmente il capitalista rifiuterà sempre di avere il lavoratore come socio finché può averlo come dipendente Invece nel caso in cui il proprietario sia possessore di denaro i due possibili modi di associazione rimangono entrambi aperti. Può partecipare all’associazione solo come finanziatore sottoscrivendo delle obbligazioni, quindi senza diritto di partecipazione agli utili e senza potere decisionale nella gestione dell’azienda; oppure come azionista, associandosi a pieno titolo, quindi partecipando agli utili e alla gestione. Invece al lavoratore è preclusa questa scelta.

Vediamo come vengono ripartiti gli utili nel caso dell’associazione. Il capitalista è per definizione il proprietario dei mezzi di produzione, che comprendono i mezzi di lavoro e i mezzi di sostentamento, e per questo ha diritto agli utili in proporzione al loro valore; inoltre gli spetta una quota del prodotto totale a titolo di ammortamento. Il lavoratore è proprietario del lavoro ed erogando il lavoro consuma produttivamente i mezzi di produzione, i mezzi di lavoro e di sostentamento, trasformandoli in prodotto: i primi direttamente, i secondi indirettamente, convertendoli prima in lavoro, poi in prodotto. Quindi i mezzi di sostentamento ora non sono più salario, cioè lavoro immediato scambiato con lavoro pregresso, ma sono e restano entrambi i contributi al fondo di produzione costituitosi con l’adesione all’associazione dei proprietari dei fattori. Quindi i mezzi di sostentamento sono consumati produttivamente nel corso dello svolgimento del processo di produzione, al pari degli altri mezzi di produzione, e possono essere considerati una reintegrazione del lavoro consumato nel processo di produzione in quanto il loro consumo fa sì che alla fine di un ciclo di lavoro questo sia nuovamente disponibile nella misura iniziale. Infatti i mezzi di sostentamento, insieme ai mezzi di lavoro, riproducendo se stessi riproducono il lavoro. Per il lavoro il ciclo di sostituzione è variabile: è di una giornata lavorativa per l’alimentazione, il riposo e lo svago; mentre è più lungo per altri tipi di sostentamento: sanità, pensionamento, istruzione, abitazione. Per questi componenti del sostentamento il ciclo è dell’ordine di grandezza dell’anno, e arriva a comprendere l’intera vita del lavoratore, risultando paragonabile a quello dei mezzi di produzione oggettivi. L’analogia diviene più stretta quando si considerano la manutenzione delle macchine e la loro alimentazione mediante fonti energetiche, quali il calore, l’elettricità, ecc.

Dunque i mezzi di produzione sono trasformati in prodotto, i mezzi di lavoro, cioè macchinari e scorte, direttamente, i mezzi di sostentamento indirettamente, essendo trasformati prima in lavoro poi in prodotto. La trasformazione in lavoro avviene nella produzione, poiché il lavoro in quanto tale si manifesta solo nella produzione stessa. Il lavoro non è qualcosa che si accumula nel lavoratore per manifestarsi in un secondo momento, nella produzione. Infatti il lavoratore svolge un duplice ruolo: proprietario e fattore di produzione. Il lavoratore è sempre proprietario del suo lavoro ma questo compare solo quando produce. I due ruoli nel capitalismo sono scissi: egli è proprietario solo nella circolazione, mentre nella produzione è solo fattore. Nell’associazione i due ruoli si riuniscono: nella produzione il lavoratore non cessa di essere proprietario, per cui può essere fattore senza per questo reificarsi, in quanto rimane proprietà di se stesso. La circolazione come luogo dello scambio di lavoro immediato contro lavoro pregresso scompare. Quindi rimane proprietario del proprio lavoro anche quando lavora, per cui deve essergli riconosciuta una partecipazione agli utili, al pari del capitalista, che non abdica mai alla sua qualità di proprietario. In realtà anche nel capitalismo formalmente il lavoro è riconosciuto come proprietà inalienabile del lavoratore, ma si tratta di una menzogna, dato che a questa proprietà non viene attribuito alcun reddito.

Nello svolgimento del ciclo di lavorazione si ha di fatto una cessione dei mezzi di sostentamento al lavoro, operazione che sostituisce la compravendita di lavoro che ha luogo nel capitalismo. Infatti si ha contemporaneamente una cessione del lavoro ai mezzi di produzione, che assorbono il lavoro per generare il prodotto. Ma nell’associazione, diversamente dal capitalismo, la prima trasformazione ha luogo nella produzione, non nella circolazione. Come si è visto questa cessione materialmente implica una trasformazione dei mezzi di sostentamento in lavoro e di questo in prodotto. Questo può avvenire solo nella produzione, non nella circolazione, quindi non è uno scambio e non è regolato dalla legge del valore. Infatti nella produzione si hanno solo trasferimenti di valori d’uso. D’altra parte questo è solo un aspetto particolare di quello che è il carattere oggettivo della produzione in generale. Cioè i trasferimenti che avvengono all’interno della produzione non sono scambi in quanto lo stesso processo di lavoro ha carattere eminentemente associativo. Infatti la produzione è in generale una trasformazione dei mezzi di produzione in prodotto ottenuta tramite una interazione tra questi mezzi, i quali così entrano in rapporto fra loro. Quindi lo stesso processo deve aver luogo tra i proprietari, i quali divengono necessariamente una società, che deve essere comunitaria rispetto alla proprietà perché i mezzi di produzione aggregandosi nella formazione del prodotto, generano un oggetto nuovo, in cui gli elementi originari sono scomparsi come individualità. Lo stesso processo produttivo è costituito come un tutto integrato dei fattori di produzione in cui ciascuna parte è necessaria e indistinguibile dal tutto. Quindi all’integrazione necessaria dei fattori di produzione consegue quella dei proprietari.

Ma la cessione è un atto sociale, il consumo un fatto naturale: essi non vanno confusi. Il primo è un atto libero e cosciente, il secondo segue la propria legge naturale, e in linea di principio non condiziona il primo. Se ciò accade è perché ci si trova in condizioni di alienazione, ma questa è sempre superabile ad un certo livello di sviluppo delle forze produttive. Da ciò consegue che un atto sociale non può essere definito dalla natura dei fatti fisici da cui ha avuto origine, ma solo dal suo stesso carattere sociale. Quindi se l’atto di associazione è fondato su fatti fisici questa condizione alienata deve essere superata per giungere ad una socialità libera perché liberamente scelta. Ciò è sempre possibile con un adeguato sviluppo delle forze produttive.

Questo carattere eminentemente sociale della produzione nel capitalismo non appare immediatamente, ma diviene evidente quando il processo produttivo viene liberato dalle norme convenzionali che la società capitalistica applica alla produzione, facendone delle leggi di natura di per sè evidenti. Si tratta del feticismo del processo di produzione, in cui il suo carattere sociale viene alterato e sostituito con norme che limitano il più possibile tale carattere, questo al fine di mantenere il controllo del processo da parte di una minoranza dominante. Sono il tentativo impossibile di conciliare il carattere oggettivamente sociale del processo produttivo con le esigenze di una classe che basa il suo dominio sul mantenimento nella struttura sociale di conflitti tra individui e gruppi rivali. Questo scopo viene perseguito ponendo il lavoratore in condizioni di isolamento, ma questa strategia confligge con il carattere naturalmente sociale del processo di produzione, creando una contraddizione irrisolvibile.

Date le sue caratteristiche, cioè un’equa ripartizione del plusprodotto, il rapporto di produzione associativo implica una moratoria a tempo indeterminato dell’antagonismo di classe. Ma ne consegue pure un rafforzamento del proletariato, che vede riconosciuto il suo ruolo nella produzione, e un ridimensionamento del potere della borghesia, che deve istituzionalmente condividere i suoi profitti con il proletariato. Certo la borghesia rimane padrona dei mezzi di produzione, ma non più dell’intero processo produttivo. E’ prevedibile quindi l’instaurazione di un situazione di equilibrio di forze, cioè di dualismo di potere. Non è ancora il socialismo ma si può considerare tale statuto un passo molto significativo in tale direzione. Tuttavia il movimento operaio non ha mai preso seriamente in considerazione un tale programma. In Italia il sindacalismo di classe è sempre apparso contrario alla cogestione, mentre quello moderato ha preso al riguardo una posizione possibilista, ma senza mai giungere ad una attuazione. Il motivo fondamentale di questo atteggiamento è che la cogestione significherebbe la fine della lotta di classe. E’ vero che gli operai non possono scioperare contro se stessi, ma disporrebbero di un potere politico finalmente sostanziale, pari a quello dei capitalisti. Sarebbe la fine delle lotte rivendicative, ma potrebbero iniziare veramente quelle normative, cioè a contenuto politico. E’ probabile che il maggiore ostacolo che impedisce di intraprendere questo percorso sia il sindacalismo tradizionale, una organizzazione strutturata al fine esclusivo di indire lotte rivendicative. Certo incombe il pericolo che, una volta realizzato un rapporto di equilibrio, il proletariato si trovi intrappolato in un rapporto di cogestione con il capitale, come è accaduto in Germania. Ma è assurdo che questo pericolo trattenga i lavoratori dal tentare di realizzare un rapporto di produzione associativo, timore che così li relega in un ruolo in cui la subordinazione al capitale è una realtà anche peggiore di una cogestione, senza nemmeno usufruire dei suoi vantaggi.

A questo atteggiamento conservatore dei sindacati trova riscontro in una analoga posizione dei lavoratori, che mai hanno rivendicato un riconoscimento effettivo della loro qualità di proprietari del lavoro come fattore della produzione e quindi del loro diritto ad un reddito. Si può ipotizzare che il motivo che sta alla base di tale posizione apparentemente inesplicabile sia il fatto che per avanzare una tale pretesa è necessario preventivamente riconoscere al capitale la proprietà dei mezzi di produzione. Infatti il proletariato si è sempre posto come obbiettivo ultimo e il più radicale delle proprie lotte l’espropriazione dei capitalisti, in quanto questa è la condizione necessaria (ma non sufficiente) per l’instaurazione del socialismo. Cioè il proletariato finora invece di porre in discussione l’accumulazione, cioè i profitti e quindi il reddito del capitale, si è sempre dato come obbiettivo strategico la contestazione del carattere patrimoniale del capitale. Ma questo non è il suo carattere specifico, in quanto è comune a tutti i sistemi di sfruttamento, quello feudale ad esempio. Questo contenuto delle lotte è sempre parso all’ala radicale del proletariato più avanzato della lotta sul salario, perché sembra portare immediatamente al socialismo, mentre il salario è sempre stato considerato come un obbiettivo intermedio. Invece una lotta che investa i redditi, cioè sostanzialmente fondata sul rifiuto di accettare ulteriormente l’equivoco di chiamare il salario reddito del lavoro dichiarandone il carattere di semplice reintegrazione del lavoro come fattore di produzione consumato, al pari dei mezzi di produzione, una tale lotta non è meno radicale di quella sulla proprietà capitalista, perché oppone ad essa la proprietà del lavoro. La constatazione che solo il capitale dispone di un reddito ha un potere di mobilitazione almeno paragonabile a quella sulla sua patrimonialità. Si tratta di una lotta per il riconoscimento di un reddito al lavoro, di un diritto pari a quello che il capitale riconosce a se stesso, quindi una lotta che va oltre il salario capitalistico, è lo svelamento di una menzogna pari a quella della libertà di contrattazione.

Valerio Bertello

Torino, gennaio ’14



Valerio Bertello Torino, 22 febbraio 2014